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𝐒𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐮𝐭𝐮𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎

  • Immagine del redattore: Immobiliare Menichini
    Immobiliare Menichini
  • 17 mar 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Novità e misure decreto Cura Italia!

La sospensione del Mutuo è un’agevolazione per le famiglie che si trovano in particolare condizioni, e possono richiedere direttamente alla Banca che ha erogato il mutuo, tramite specifica domanda su apposito modello ufficiale disponibile sul sito ufficiale istituzionale del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA. La possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo è stata prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2 commi 475 e ss., e rifinanziato con il Decreto “Salva Italia”. L’accesso al Fondo, che consente ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione per un periodo massimo di 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale, qualora si verifichino situazioni di temporanea difficoltà, tali da incidere negativamente sul budget familiare, come: la perdita del lavoro o riduzione notevole dell’orario lavorativo, è sulla base della sussistenza di determinati requisiti previsti dal Regolamento e dalle presentazione presso la Banca, di una specifica istanza utilizzando la modulistica aggiornata. Il Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che auto-certificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni dall'autorità competente per l’emergenza coronavirus. In base al nuovo decreto anti-Coronavirus, i cittadini possono presentale la domanda di sospensione mutuo 2020 se ricorrono i seguenti requisiti e condizioni:

• Sospensione della sola quota capitale della rata fino a 18 mesi, massimo 2 volte;


• Possibilità di sospendere il mutuo anche se dall'ultima sospensione sono trascorsi almeno 2 anni. Inoltre la somma dei due periodi di sospensione non deve essere inferiore ai 18 mesi;


• La sospensione è concessa SOLO in presenza di difficoltà economiche derivanti da:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione delle risoluzioni consensuali, risoluzione per limite di età con diritto alla pensione di vecchiaia, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;

- cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9 n° 3 c.p.c. ossia relativi a rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione ad esclusione di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa o del lavoratore non per giusta causa;

- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a causa della crisi per almeno 30 giorni consecutivi e per cassa integrazione, solidarietà;

- morte o grave infortunio.


La sospensione è attivabile su:

- Mutui a tasso fisso, variabile, misto;

- Mutui surroga – portabilità;

- Mutui cartolarizzati;

- Prestiti di credito al consumo o finalizzati se di durata almeno di 24 mesi, fatte eccezioni delle carte revolving e finanziamenti concessioni del quinto.


• La sospensione è valida solo per il pagamento della quota capitale mentre la quota interessi va comunque pagata entro la scadenza e si calcola sull'intero debito residuo;


• Il periodo di sospensione rata mutuo è di 18 mesi.

 
 
 

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